Simulazione ripartizione canoni d'acqua 2003 per Comuni e Patriziati
......................
d'acqua
Egregi
Signori,
l’articolo
41 della Costituzione Cantonale prevede che i Comuni possono
presentare un’iniziativa legislativa. Infatti la norma dispone che
“ Un quinto dei Comuni può, in ogni tempo, presentare una domanda
di iniziativa in materia legislativa”. La presentazione
dell’iniziativa legislativa é decisa dall’Assemblea o dal
Consiglio Comunale (articolo 147 della legge sull’esercizio dei
diritti politici).
Promotori
I
Comuni di Bedretto, Bignasco, Calpiogna, Cerentino, Corticiasca,
Dalpe, Frasco, Gerra, Verzasca, Gordevio, Lavertezzo, Lavizzara,
Moleno, Mosogno, Palagnedra, Vergeletto e Vogorno, tramite i
rispettivi Municipi, firmano il seguente testo quale promotori di
un’iniziativa legislativa elaborata e designano quale loro
rappresentante il Municipio di Frasco.
Ritiro
L’iniziativa
potrà essere ritirata senza condizioni, alcuni Comuni promotori
rinunciano al diritto di firma per il ritiro e lo delegano ai
seguenti Municipi: Bignasco, Cerentino, Dalpe, Frasco, Gerra
Verzasca, Lavertezzo, Vergeletto, Vogorno.
Sostenitori
Il
testo é stato firmato da 87 Amministrazioni Patriziali.
TESTO
DELL’INIZIATIVA:
9.1.6.4
Legge sulla
ripartizione dei canoni d’acqua
Scopo
Art.
1.
La
presente legge ha lo scopo di ridistribuire i proventi derivanti dai
canoni d’acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati.
Competenza
Art.
2.
Il
Dipartimento delle
finanze e
dell’ economia è responsabile del riversamento annuale
dei proventi come stabilito dalla
presente Legge.
Beneficiari
Art.
3.
Hanno
diritto a beneficiare di questo contributo il Cantone, tutti i
Comuni e tutti i Enti Patriziati
riconosciuti.
Calcolo
Art.
4.
1/
Il
calcolo del contributo è stabilito in percentuale e per ettaro,
partendo dall’introito totale complessivo derivato dai
canoni d’acqua presentato nel rendiconto annuale del Consiglio di
Stato e suddiviso secondo la vastità dell’intero Cantone
2/
Ogni
Ente ha diritto a una somma moltiplicato
per la propria vastità e la propria percentuale stabilita dall’
art. 5 della presente legge.
3/
Il
calcolo si basa sul rendiconto dell’anno precedente.
Riparto
Art.
5.
1/
Il
Cantone ha diritto al 30%, i Comuni al 65% e ai Patriziati
spetta il restante 5% della somma totale, i beneficiari sopra
elencati potranno destinare liberamente la loro quota parte.
2/
Questo
contributo non rientra nel gettito delle risorse fiscali dei diversi
Enti beneficiari.
Con
l’entrata in vigore di questa legge sono necessarie le seguenti
modifiche alla legge sulla perequazione finanziaria
intercomunale(LPI).
Aggiunte
Art.
4.LPI
Il
Contributo……dall’autorità competente e dai Comuni aventi un
MP minore o uguale a MCM –30%, i quali
beneficiano del contributo derivante dalla legge sulla
ripartizione dei canoni d’acqua.
Art.
6.LPI
Qualora
un Comune a conseguenza della Legge sulla ripartizione dei canoni
d’acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati (9.1.6.4) beneficiasse di
un contributo tale da permettere un moltiplicatore comunale minore o
uguale a MCM –30%
dovrà versare l’eccedenza del contributo al fondo di
livellamento.
Abrogazioni
Art.
21.LPI
La
presente Legge abroga l’Articolo 21 della Legge sulla perequazione
finanziaria intercomunale (LPI).
NORME
FINALI:
Entrata
in vigore
Art.
6.
La
presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore
retroattivamente dal 1° gennaio dell’anno di adozione.
RICUPERO
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO TICINESE:
Premessa:
I
recenti dibattiti scaturiti a livello Cantonale e Comunale
riguardanti la problematica della riversione di alcuni impianti
idroelettrici con potenza superiore ai 3 MW e le discussioni sorte
in occasione dei dibattiti sulle aggregazioni Comunali hanno portato
alla ribalta il problema dei canoni d’acqua e l’esigenza di
rivedere il sistema di riparto degli stessi.
In
particolare i Comuni direttamente toccati dagli impianti, hanno
subito e subiscono importanti e irreparabili danni ambientali e
paesaggistici con pesanti ripercussioni a livello di qualità di
vita e giustamente chiedono di poter beneficiare dell’importante
indotto dato dallo sfruttamento delle acque, unica vera risorsa
delle nostre Valli con il turismo.
Non
dimentichiamo che negli ultimi anni i Comuni montani e i loro
Cittadini si sentono depauperati della loro ricchezza in quanto
troppo spesso è stata messa in discussione la capacità degli
stessi di gestire il proprio patrimonio e di poter disporre dei
mezzi finanziari necessari a garantire i servizi minimi
indispensabili.
Le
recenti decisioni adottate da Consiglio di Stato e Gran Consiglio
hanno accentuato ancora di più il problema: riversione delle
centrali, Legge sulla perequazione finanziaria ( aumento della quota
di livellamento da pagare per i Comuni ricchi e abolizione della
compensazione per i Comuni poveri), sgravi fiscali, diminuzione dei
sussidi, partecipazione dei Comuni al trasporto pubblico,
stanno mettendo in seria difficoltà i diversi Enti che si
occupano della gestione del territorio e della cosa pubblica.
Siamo
convinti che solo una più giusta ripartizione dei canoni d’acqua
potrà portare al riequilibrio
dei flussi finanziari, garantendo ai Comuni i mezzi per poter
continuare a gestire e valorizzare il
vasto territorio montano, a creare quel valore aggiunto che
permetterà di evitare lo spopolamento delle nostre Valli,
garantendo alla società quei servizi indispensabili richiesti per
una vita dignitosa al pari di chi vive nei centri.
Anche
i Patriziati Ticinesi stanno vivendo un momento difficile in quanto
troppe volte si trovano a non poter più nemmeno conservare ciò che
è stato costruito in passato e sono costretti a cedere edifici
culturali, strade, ponti, sentieri e altro al Comune. Non sono più
in grado di finanziare la gestione del loro territorio e si sa che
l’incuria è fonte di danni importanti in caso di alluvioni con
pesanti ripercussioni finanziarie di ripristino sia per lo Stato che
per lo stesso Ente Patriziale.
La
nostra iniziativa, garantendo ancora il 30% dei canoni d’acqua al
Cantone, tiene conto dei costi sopportati dallo stesso per i servizi
resi dal suo personale qualificato e dalla partecipazione diretta
quale proprietario del demanio pubblico.
Fatte
queste considerazioni proponiamo l’ adozione di una nuova legge che regoli il
riparto dei proventi derivati dai canoni d’acqua tra il Cantone, i
Comuni e i Patriziati così come presentata in seguito in forma
elaborata:
TESTO
DELL’INIZIATIVA:
9.1.6.4
Scopo
Art. 1.
La
presente legge ha lo scopo di ridistribuire i proventi
Competenza
Art. 2.
Il Dipartimento delle finanze e dell’ economia è responsabile del riversamento annuale dei proventi
come stabilito
dalla presente
Legge.
Beneficiari
Art. 3.
Hanno
diritto a beneficiare di questo contributo il
Calcolo
Art. 4.
1/ Il calcolo del contributo è stabilito in percentuale e per ettaro, partendo dall’introito totale
complessivo derivato dai canoni d’acqua presentato nel rendiconto annuale del Consiglio di Stato e
suddiviso secondo la vastità dell’intero Cantone.
2/ Ogni Ente ha diritto a una somma moltiplicato per la propria vastità e la propria percentuale
stabilita dall’ art. 5 della presente legge.
3/
Il calcolo si basa sul rendiconto dell’anno precedente.
Riparto
Art. 5.
1/ Il Cantone ha diritto al 30%, i Comuni al 65% e ai Patriziati spetta il restante 5% della somma
totale, i beneficiari sopra
elencati potranno destinare liberamente la loro quota parte.
2/
Questo contributo non rientra nel gettito delle risorse fiscali dei
diversi Enti beneficiari.
Con l’entrata in vigore di questa legge sono necessarie le seguenti modifiche alla legge sulla
perequazione finanziaria intercomunale(LPI).
Aggiunte
Art. 4.
2/ Il Contributo……dall’autorità competente e dai Comuni aventi un MP minore o uguale a MCM –30%, i
quali beneficiano del contributo derivante dalla legge sulla ripartizione dei canoni d’acqua.
Art. 6.
3/ Qualora un Comune a conseguenza della Legge sulla ripartizione dei canoni d’acqua tra Cantone,
Comuni e Patriziati (9.1.6.4) beneficiasse di un contributo tale da permettere un moltiplicatore
comunale minore o uguale a MCM –30% dovrà versare l’eccedenza del contributo al fondo di
livellamento.
Abrogazioni
Art. 21.LPI
La presente Legge abroga l’Articolo 21 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI)
. Norme Finali
Entrata in vigore
Art. 6.
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra
immediatamente in vigore
retroattivamente dal 1° gennaio dell’anno di adozione.
Commento agli Articoli:
Art 1.
Lo
scopo principale è di rilanciare veramente l’economia di tutto il
Cantone dando i mezzi finanziari a tutti gli Enti Pubblici presenti
sul territorio. Il Canton Grigioni, grazie ad una legge improntata su
questi principi, gode di una migliore e più giusta ripartizione dei
benefici dovuti allo sfruttamento delle acque. Questo fatto si
ripercuote positivamente sugli aspetti turistici ed occupazionali
delle sue regioni montane.
Art 2.
Il
Dipartimento delle finanze e dell’economia resta il responsabile
dell’incasso e del riversamento dei canoni.
Art 3.
Nessun
commento.
Art 4.
Il
calcolo del contributo per ogni Ente
è molto semplice e si basa esclusivamente sulla vastità del
territorio da gestire. E’ importante anche in questa legge puntare
sulla solidarietà tra i diversi Comuni e Patriziati e ridistribuire
equamente questa ricchezza. I contributi andranno comunque
maggiormente alle zone di montagna che ne hanno più bisogno, dando
quella forza necessaria di progettare il futuro e nello stesso tempo
di far diminuire il carico del contributo di livellamento da parte
dei Comuni paganti che con l’entrata in vigore della nuova Legge
sulla perequazione finanziaria intercomunale ha incrinato ancora di
più l’equilibrio e la fiducia tra i Comuni Ticinesi . Il
contributo per l’anno in corso viene calcolato sulla base del
rendiconto dell’anno precedente.
Art 5.
Al
Cantone spetta il 30% dei canoni totali e continuerà ad
amministrare e gestire il proprio patrimonio, lo stesso riverserà
il 65% del contributo ai Comuni e il 5% ai Patriziati.
Ogni Ente ha la facoltà di impegnare il proprio contributo
liberamente e questo permette per esempio al Cantone di garantire il
3% dei canoni d’acqua al fondo per il ripristino dei corsi
d’acqua già istituito.
Art 6.
L’entrata
in vigore è da prevedere il più presto possibile e per
semplificare il calcolo con l’inizio dell’anno dalla sua
adozione.
Modifiche
di legge: Per
non stravolgere la LPI sono necessarie alcune modifiche:
Art 4 e 6.
Bisogna escludere la possibilità di creare divari tra i diversi moltiplicatori comunali per non creare cittadini di serie A e serie B. Bisogna quindi anche impedire che il contributo derivante dalla legge sulla ripartizione dei canoni d’acqua possa portare Comuni a moltiplicatore 0% e con queste modifiche si risolve il problema e nello stesso tempo si rifinanzia il fondo di livellamento. Ricordiamo che MCM per il 2003 era del 83%.
Art 21.
Sarebbe
inutile introdurre questa legge se la stessa non risolvesse il
problema della continua carenza finanziaria dei Comuni in
ex-compensazione, il contributo transitorio previsto da questo
articolo verrebbe comunque ad azzerarsi nel 2007. Il nuovo Comune di
Lavizzara, per esempio non avrà più bisogno di nessun contributo
annuo supplementare e i nuovi progetti di aggregazione nelle Valli
non partiranno più con la solita spada di Damocle sulla testa
(l’unione di più Comuni poveri non ne farà mai uno ricco). Un
generale arricchimento della periferia ridarà le stesse condizioni
ai cittadini di tutto il Cantone ed eviterà lo spopolamento,
troppo spesso gli abitanti delle Valli Ticinesi oltre che
dover spendere di più per recarsi al lavoro nelle città e portarvi
ricchezza, si ritrovano a pagare il 10 - 20% in più di imposte o
oltre.
In conclusione questa soluzione ridarà ossigeno a tutta l’economia locale, ristabilirà l’equilibrio tra le diverse regioni ticinesi, con ripercussioni favorevoli per tutto il Ticino.
Per
il Municipio rappresentante:
Il Sindaco: Badasci Fabio La Segretaria : Rossi Bruna