Simulazione ripartizione canoni d'acqua 2003 per Comuni e Patriziati

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Rapporto indipendente "Multifiduciaria" sulla ripartizione dei canoni
d'acqua

 

 

 

Egregi Signori,

 

l’articolo 41 della Costituzione Cantonale prevede che i Comuni possono presentare un’iniziativa legislativa. Infatti la norma dispone che “ Un quinto dei Comuni può, in ogni tempo, presentare una domanda di iniziativa in materia legislativa”. La presentazione dell’iniziativa legislativa é decisa dall’Assemblea o dal Consiglio Comunale (articolo 147 della legge sull’esercizio dei diritti politici).

 

Promotori

I Comuni di Bedretto, Bignasco, Calpiogna, Cerentino, Corticiasca, Dalpe, Frasco, Gerra, Verzasca, Gordevio, Lavertezzo, Lavizzara, Moleno, Mosogno, Palagnedra, Vergeletto e Vogorno, tramite i rispettivi Municipi, firmano il seguente testo quale promotori di un’iniziativa legislativa elaborata e designano quale loro rappresentante il Municipio di Frasco.

 

Ritiro

L’iniziativa potrà essere ritirata senza condizioni, alcuni Comuni promotori rinunciano al diritto di firma per il ritiro e lo delegano ai seguenti Municipi: Bignasco, Cerentino, Dalpe, Frasco, Gerra Verzasca, Lavertezzo, Vergeletto, Vogorno.

 

Sostenitori

Il testo é stato firmato da 87 Amministrazioni Patriziali.

 

 

TESTO DELL’INIZIATIVA:

 

9.1.6.4  Legge sulla ripartizione dei canoni d’acqua

 

Scopo 

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di ridistribuire i proventi derivanti dai canoni d’acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati.

 

Competenza

Art. 2.

Il Dipartimento  delle finanze  e  dell’ economia è responsabile del riversamento annuale dei proventi come stabilito  dalla presente Legge.

                                                           

Beneficiari

Art. 3.

Hanno diritto a beneficiare di questo contributo il Cantone, tutti i Comuni e tutti i Enti Patriziati  riconosciuti.

 

Calcolo           

Art. 4. 

1/ Il calcolo del contributo è stabilito in percentuale e per ettaro,   partendo dall’introito totale complessivo derivato dai canoni d’acqua presentato nel rendiconto annuale del Consiglio di Stato e suddiviso secondo la vastità dell’intero Cantone

 

2/ Ogni Ente ha diritto a una somma  moltiplicato per la propria vastità e la propria percentuale stabilita dall’ art. 5 della presente legge.

 

3/ Il calcolo si basa sul rendiconto dell’anno precedente.

 

Riparto

Art. 5.  

1/ Il Cantone ha diritto al 30%, i Comuni al 65% e ai Patriziati  spetta il restante 5% della somma totale, i beneficiari sopra elencati potranno destinare liberamente la loro quota parte.

 

2/ Questo contributo non rientra nel gettito delle risorse fiscali dei diversi Enti beneficiari.

 

Con l’entrata in vigore di questa legge sono necessarie le seguenti modifiche alla legge sulla perequazione finanziaria  intercomunale(LPI).

 

Aggiunte        

Art. 4.LPI

Il Contributo……dall’autorità competente e dai Comuni aventi un MP minore o uguale a MCM –30%, i quali  beneficiano del contributo derivante dalla legge sulla ripartizione dei canoni d’acqua.

 

Art. 6.LPI 

Qualora un Comune a conseguenza della Legge sulla ripartizione dei canoni d’acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati (9.1.6.4) beneficiasse di un contributo tale da permettere un moltiplicatore comunale minore o uguale a  MCM –30% dovrà versare l’eccedenza del contributo al fondo di livellamento.

           

Abrogazioni

Art. 21.LPI 

La presente Legge abroga l’Articolo 21 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI).

 

 

NORME FINALI:

 

Entrata in vigore

Art. 6.  

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore retroattivamente dal 1° gennaio dell’anno di adozione.  

 

 

RICUPERO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO TICINESE:

 

Premessa:  

 

I recenti dibattiti scaturiti a livello Cantonale e Comunale riguardanti la problematica della riversione di alcuni impianti idroelettrici con potenza superiore ai 3 MW e le discussioni sorte in occasione dei dibattiti sulle aggregazioni Comunali hanno portato alla ribalta il problema dei canoni d’acqua e l’esigenza di rivedere il sistema di riparto degli stessi.

In particolare i Comuni direttamente toccati dagli impianti, hanno subito e subiscono importanti e irreparabili danni ambientali e paesaggistici con pesanti ripercussioni a livello di qualità di vita e giustamente chiedono di poter beneficiare dell’importante indotto dato dallo sfruttamento delle acque, unica vera risorsa delle nostre Valli con il turismo.

Non dimentichiamo che negli ultimi anni i Comuni montani e i loro Cittadini si sentono depauperati della loro ricchezza in quanto troppo spesso è stata messa in discussione la capacità degli stessi di gestire il proprio patrimonio e di poter disporre dei mezzi finanziari necessari a garantire i servizi minimi indispensabili.

Le recenti decisioni adottate da Consiglio di Stato e Gran Consiglio hanno accentuato ancora di più il problema: riversione delle centrali, Legge sulla perequazione finanziaria ( aumento della quota di livellamento da pagare per i Comuni ricchi e abolizione della compensazione per i Comuni poveri), sgravi fiscali, diminuzione dei sussidi, partecipazione dei Comuni al trasporto pubblico,  stanno mettendo in seria difficoltà i diversi Enti che si occupano della gestione del territorio e della cosa pubblica.

Siamo convinti che solo una più giusta ripartizione dei canoni d’acqua potrà portare  al  riequilibrio dei flussi finanziari, garantendo ai Comuni i mezzi per poter continuare a gestire e valorizzare  il vasto territorio montano, a creare quel valore aggiunto che permetterà di evitare lo spopolamento delle nostre Valli, garantendo alla società quei servizi indispensabili richiesti per una vita dignitosa al pari di chi vive nei centri.

Anche i Patriziati Ticinesi stanno vivendo un momento difficile in quanto troppe volte si trovano a non poter più nemmeno conservare ciò che è stato costruito in passato e sono costretti a cedere edifici culturali, strade, ponti, sentieri e altro al Comune. Non sono più in grado di finanziare la gestione del loro territorio e si sa che l’incuria è fonte di danni importanti in caso di alluvioni con pesanti ripercussioni finanziarie di ripristino sia per lo Stato che per lo stesso Ente Patriziale.

La nostra iniziativa, garantendo ancora il 30% dei canoni d’acqua al Cantone, tiene conto dei costi sopportati dallo stesso per i servizi resi dal suo personale qualificato e dalla partecipazione diretta quale proprietario del demanio pubblico.

Fatte queste  considerazioni  proponiamo l’ adozione di una nuova legge che regoli il riparto dei proventi derivati dai canoni d’acqua tra il Cantone, i Comuni e i Patriziati così come presentata in seguito in forma elaborata:    

 

TESTO DELL’INIZIATIVA:

 

9.1.6.4 Legge sulla ripartizione dei canoni d’acqua

 

Scopo  

 

Art. 1.   

La presente legge ha lo scopo di ridistribuire i proventi  derivanti dai canoni d’acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati.

 

Competenza 

 

Art. 2.      

Il Dipartimento  delle finanze  e  dell’ economia è responsabile del riversamento annuale dei proventi

come stabilito dalla presente Legge.

 

Beneficiari           

 

Art. 3. 

Hanno diritto a beneficiare di questo contributo il   Cantone, tutti i Comuni e tutti i Enti Patriziati  riconosciuti.

 

Calcolo         

 

Art. 4.  

1/ Il calcolo del contributo è stabilito in percentuale e per ettaro,   partendo dall’introito  totale

complessivo derivato dai canoni d’acqua presentato nel rendiconto annuale del Consiglio di Stato e

suddiviso secondo la vastità dell’intero Cantone.  

 

2/ Ogni Ente ha diritto a una somma  moltiplicato per la propria vastità e la propria percentuale

stabilita dall’ art. 5 della presente legge.  

 

3/ Il calcolo si basa sul rendiconto dell’anno precedente.

 

Riparto             

 

Art. 5.   

1/ Il Cantone ha diritto al 30%, i Comuni al 65% e ai Patriziati  spetta il restante 5% della somma

totale, i beneficiari sopra elencati potranno destinare liberamente la loro quota parte.

 

2/ Questo contributo non rientra nel gettito delle risorse fiscali dei diversi Enti beneficiari.

Con l’entrata in vigore di questa legge sono necessarie le seguenti modifiche alla legge sulla

perequazione finanziaria  intercomunale(LPI).

 

Aggiunte         

 

Art. 4. 

2/  Il Contributo……dall’autorità competente e dai Comuni aventi un MP minore o uguale a MCM –30%, i

quali  beneficiano del contributo derivante dalla legge sulla ripartizione dei canoni d’acqua.  

 

Art. 6. 

3/ Qualora un Comune a conseguenza della Legge sulla ripartizione dei canoni d’acqua tra Cantone,

Comuni e Patriziati (9.1.6.4) beneficiasse di un contributo tale da permettere un moltiplicatore

comunale minore o uguale a  MCM –30% dovrà versare l’eccedenza del contributo al fondo di

livellamento.

 

Abrogazioni      

 

Art. 21.LPI  

La presente Legge abroga l’Articolo 21 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI)

. Norme Finali

 

Entrata in vigore 

 

Art. 6.   

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra

immediatamente in vigore retroattivamente dal 1° gennaio dell’anno di adozione.

 

Commento agli Articoli:  

 

Art 1.

Lo scopo principale è di rilanciare veramente l’economia di tutto il Cantone dando i mezzi finanziari a tutti gli Enti Pubblici presenti sul territorio.  Il Canton Grigioni, grazie ad una legge improntata su questi principi, gode di una migliore e più giusta ripartizione dei benefici dovuti allo sfruttamento delle acque. Questo fatto si ripercuote positivamente sugli aspetti turistici ed occupazionali delle sue regioni montane.

 

Art 2.  

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia resta il responsabile dell’incasso e del riversamento dei canoni.

 

Art 3.  

Nessun commento.

 

Art 4.  

Il calcolo del contributo per ogni Ente  è molto semplice e si basa esclusivamente sulla vastità del territorio da gestire. E’ importante anche in questa legge puntare sulla solidarietà tra i diversi Comuni e Patriziati e ridistribuire equamente questa ricchezza. I contributi andranno comunque maggiormente alle zone di montagna che ne hanno più bisogno, dando quella forza necessaria di progettare il futuro e nello stesso tempo di far diminuire il carico del contributo di livellamento da parte dei Comuni paganti che con l’entrata in vigore della nuova Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale ha incrinato ancora di più l’equilibrio e la fiducia tra i Comuni Ticinesi . Il contributo per l’anno in corso viene calcolato sulla base del rendiconto dell’anno precedente.

 

 

Art 5.  

Al Cantone spetta il 30% dei canoni totali e continuerà ad amministrare e gestire il proprio patrimonio, lo stesso riverserà il 65% del contributo ai Comuni e il 5% ai Patriziati.  Ogni Ente ha la facoltà di impegnare il proprio contributo liberamente e questo permette per esempio al Cantone di garantire il 3% dei canoni d’acqua al fondo per il ripristino dei corsi d’acqua già istituito. Il contributo destinato ai diversi Enti ( Cantone, Comuni e Patriziati ) non deve essere calcolato nelle risorse fiscali in quanto stravolgerebbe la LPI e il suo scopo fondamentale di diminuire le differenze tra i moltiplicatori d’imposta, toglierebbe ai Comuni montani la possibilità di usufruire di ogni sussidi e quindi renderebbe inutile l’adozione di questa nuova legge.

 

Art 6.  

L’entrata in vigore è da prevedere il più presto possibile e per semplificare il calcolo con l’inizio dell’anno dalla sua adozione.

 

Modifiche di legge: Per non stravolgere la LPI sono necessarie alcune modifiche:  

 

Art 4 e 6.  

Bisogna escludere la possibilità di creare divari tra i diversi moltiplicatori comunali per non creare cittadini di serie A e serie B. Bisogna quindi anche impedire che il contributo derivante dalla legge sulla ripartizione dei canoni d’acqua possa portare Comuni a moltiplicatore 0% e con queste modifiche si risolve il problema e nello stesso tempo si rifinanzia il fondo di livellamento. Ricordiamo che MCM per il 2003 era del 83%.

 

Art 21.  

Sarebbe inutile introdurre questa legge se la stessa non risolvesse il problema della continua carenza finanziaria dei Comuni in ex-compensazione, il contributo transitorio previsto da questo articolo verrebbe comunque ad azzerarsi nel 2007. Il nuovo Comune di Lavizzara, per esempio non avrà più bisogno di nessun contributo annuo supplementare e i nuovi progetti di aggregazione nelle Valli non partiranno più con la solita spada di Damocle sulla testa (l’unione di più Comuni poveri non ne farà mai uno ricco). Un generale arricchimento della periferia ridarà le stesse condizioni ai cittadini di tutto il Cantone ed eviterà lo spopolamento,  troppo spesso gli abitanti delle Valli Ticinesi oltre che dover spendere di più per recarsi al lavoro nelle città e portarvi ricchezza, si ritrovano a pagare il 10 - 20% in più di imposte o oltre.

 

In conclusione questa soluzione ridarà ossigeno a tutta l’economia locale, ristabilirà l’equilibrio tra le diverse regioni ticinesi, con ripercussioni favorevoli per tutto il Ticino.

 

 

Per il Municipio rappresentante:

 

 

Il Sindaco: Badasci Fabio                 La Segretaria : Rossi Bruna

 

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